No alle antenne nel centro urbano. Stop all'elettrosmog

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No alle antenne nel centro urbano. Stop all'elettrosmog

STATUTO

del Comitato cittadino di difesa dalle antenne per la telefonia mobile e dall’inquinamento ambientale

Articolo 1 -SEDE- Il Comitato ha sede in via……………………………………………………………n°…………………………………………Comune di Pachino ……………………………

Articolo 2 –SCOPI
Il Comitato cittadino di difesa dalle antenne per la telefonia mobile e dall’inquinamento ambientale è un'associazione socioculturale che ha lo scopo di studiare e diffondere le tematiche della difesa dell'ambiente e della salute, con particolare riferimento alle problematiche strettamente legate al territorio Pachinese. Per raggiungere questi fini il Comitato si doterà degli strumenti mobili e immobili che riterrà più opportuni. L'attività del Comitato non ha fini di lucro e verrà autofinanziata attraverso le sottoscrizioni degli aderenti al Comitato stesso.
Articolo 3 -ADESIONE AL COMITATO
L'adesione al Comitato è libera, senza discriminazione di razza, sesso, fede religiosa, purché l'attività personale di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e non sia in contrasto con le finalità del Comitato. Il Comitato è indipendente da qualsiasi altra associazione, comitato, circolo, partito, ecc.
Articolo 4 -QUOTE ASSOCIATIVE
L'adesione al Comitato comporta l'autotassazione regolare degli aderenti. Il Comitato provvederà all’autofinanziamento delle singole iniziative decise di volta in volta dall’assemblea Tale autotassazione è diretta a finanziare attività istituzionali ed è stabilità dall'assemblea degli aderenti entro il 31 gennaio di ogni anno. Ogni quota copre l'adesione al circolo per l'intero anno solare, scade il 31 dicembre e va rinnovata entro il 31 maggio, pena il decadimento dalla posizione di aderente al Comitato.
Articolo 5 -FONDO COMUNE
I contributi degli associati e i beni eventualmente acquisiti con questi costituiscono il fondo comune del Comitato. Finché questo svolge le sue attività gli aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne una quota in caso di recesso. Il Comitato risponde delle proprie obbligazioni con il fondo comune.
Articolo 6 -ORGANI E POTERI
L'unico organo decisionale del Comitato è l'assemblea degli aderenti che decide a maggioranza (50%+1) dei presenti. L'assemblea degli aderenti elegge un presidente, un vicepresidente, un segretario i quali, insieme con altri tre consiglieri eletti dall’assemblea, compongono il Consiglio del Comitato. Questi organismi, che restano in carica due anni, hanno la rappresentanza del Comitato ma non hanno potere decisionale.
Articolo 7 -RECESSO
Ciascun aderente è libero di recedere dal Comitato in ogni momento, dandone comunicazione agli altri aderenti per il tramite degli organi sopracitati.
Articolo 8 -CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea degli aderenti deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto annuale. Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Presidente, dal Vice-Presidente e da almeno 1/10 degli aderenti, o dal 50%+1 degli stessi. L’avviso di convocazione dell’assemblea dovrà pervenire a tutti gli aderenti con almeno tre (3) giorni di anticipo, a mezzo comunicazione scritta, telefonica o apposito volantino informativo.
Articolo 9 -DURATA E SCIOGLIMENTO Il Comitato rimane in vita fino a diversa decisione espressa dalla assemblea.
Articolo 10 -DIRITTI DEGLI ADERENTI
I promotori hanno i seguenti diritti.

- eleggere il Consiglio direttivo

- approvare il rendiconto annuale
- partecipare alle iniziative organizzate dal Comitato
Articolo 11 -DOVERI DEGLI ADERENTI
- versare la quota associativa iniziale e quella annuale stabilita dal Consiglio direttivo
- partecipare alle assemblee convocate nel corso dell’anno
- impegnarsi per il raggiungimento dello scopo
- tenere verso i soci un comportamento improntato alla correttezza e alla buona fede
Articolo 12 -ESCLUSIONE DEI SOCI
Il promotore che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto può essere escluso dal Comitato con delibera del Consiglio direttivo previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio dell’aderente almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione. L’esclusione è prevista per i seguenti casi:
- inadempimento degli obblighi assunti da parte del promotore a favore del Comitato
- mancato pagamento della quota associativa
- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle delibere e degli organi sociali
Articolo 13 -COMITATO DI PRESIDENZA
Il Comitato è amministrato da un comitato di presidenzacomposto da cinque membri eletti dall’assemblea dei promotori tra i propri componenti. Tale Comitato si occupa della gestione ordinaria e straordinaria del Comitato.
Articolo 14 -CONVOCAZIONE DEL COMITATO DI PRESIDENZA
Il Comitato di presidenza è convocato dal Presidente del Comitato con avviso scritto indicante giorno ora e luogo dove si terrà la riunione da inviarsi al domicilio del consigliere entro 5 giorni dalla data di convocazione.
Articolo 17 -VALIDITA DEL COMITATO DI PRESIDENZA
Le delibere del Comitato sono valide se prese alla presenza e col voto favorevole di almeno 3 dei consiglieri.
Articolo 18 -PRESIDENTE DEL COMITATO
Il presidente del Comitato è anche presidente del Consiglio direttivo, è eletto dall’assemblea tra i consiglieri, è unico rappresentante del Comitato nei confronti dei terzi, cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio direttivo.
Articolo 19 -COMPENSI
I consiglieri ed il Presidente non hanno diritto a compensi e/o gettoni di presenza.
Articolo 20 -PATRIMONIO
Il patrimonio del comitato è costituito da
- quote iscrizione dei promotori
- contributi e liberalità ricevute
- riserve formate con utili
- altre riserve accantonate
Articolo 21-ESERCIZIO SOCIALE L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, al termine dell’esercizio il consiglio direttivo provvede alla relazione del rendiconto annuale e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce.
Articolo 22 -DESTINAZIONE DEGLI UTILI
Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, è fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, le riserve, i fondi di gestione, e il capitale durante la vita del comitato.

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No alle antenne nel centro urbano. Stop all'elettrosmog 20/09/2013 | firmiamo.it

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