COVID-19 Riforma emergenziale Esame Abilitazione Forense

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COVID-19 Riforma emergenziale Esame Abilitazione Forense

Il sottoscritto, Praticante Avvocato del Foro di Napoli, con la presente, pone all’attenzione della S.V. la questione esame di abilitazione alla professione forense, per le sessioni 2018/19 e 2019/20. L’emergenza COVID-19, che di fatto paralizza l’intero Sistema-Paese, si riflette anche sull’anzidetto esame abilitativo; ciò ha determinato la sospensione della fase orale, per i candidati che hanno superato lo scritto della sessione 2018/19, nonché la sospensione della correzione degli scritti per i candidati dell’anno 2019/20. Il sentimento di protesta nasce dalla più recente attività di governo; ebbene, la Categoria dei Praticanti Avvocati se da un lato, per motivi strettamente legati alla percezione dello stato emergenziale, nulla ha espresso in merito a quanto stabilito dal d.l. n. 18/2020 “Cura Italia”, per il titolo divenuto abilitante all’esercizio della professione medica, dall’altro non può non manifestare il proprio rigoroso dissenso in merito a quanto previsto per le altre professioni, in ragione del protrarsi del suddetto stato emergenziale. Al fine di una migliore intellegibilità della doglianza, è necessario porre luce sull’attività già posta in essere da alcuni membri del Parlamento. E’ doveroso riportare e ringraziare per il profuso impegno la deputata del gruppo Forza Italia, nonché membro della Commissione Giustizia, Matilde Siracusano la quale ha già presentato un emendamento al decreto “Cura Italia” sottolineando la necessità di una modifica ad oggetto le modalità di svolgimento dell’esame de quo in considerazione dello stato emergenziale; proposta incomprensibilmente respinta dalle Istituzioni. Allo stesso modo, è doveroso riportare e ringraziare l’attività della Senatrice del gruppo Forza Italia Alessandrina Lonardo, la quale, condividendo l’atto di modifica della Siracusano, ha presentato non solo un’interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia, al fine di verificare la possibilità di semplificare l’esame di abilitazione per le oggettive difficoltà di espletarne le prove, bensì una nuova proposta di modifica n. 4.0.8 al DDL n. 1774 ad oggetto l’abilitazione all’esercizio della professione forense per tutti i candidati che hanno superato gli scritti per la sessione 2018, tutti i candidati che hanno sostenuto gli scritti della sessione 2019, tutti i praticanti Avvocati che completeranno la pratica in data 30.11.2020 e l’abbiano iniziata nei 24 mesi precedenti. A tale emendamento la 2à Commissione permanente Giustizia ha destinato unanime parere contrario, in quanto, si legge dal resoconto sommario della seduta n. 161 del 06.05.2020, “occorre garantire la qualità dell’avvocatura sin dal procedimento concorsuale”. Ulteriore sintomo di omessa tutela proviene dal MIUR nella persona del Ministro Prof. G. Manfredi, il quale annuncia la definizione tramite misure urgenti dello svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari anche in deroga alle vigenti disposizioni normative escludendo da tali modalità l’esame di abilitazione alla professione forense, che, anzi, potrebbe essere oggetto di una non idonea modalità telematica. Orbene, la sospensione delle attività causata dal Coronavirus pare spingere il Governo all’adozione di modalità che in tempi brevissimi, precisamente entro il 21.06.2020, dovrebbero esaurire l’attività di correzione (termine prorogabile una sola volta di ulteriori 90 giorni per eccezionali motivi). Tale soluzione che, si ribadisce, affiderebbe alla via correttiva telematica tutti gli elaborati relativi alla sessione 2019/20, paventerebbe l’assoluta non garanzia dei principi, criteri correttivi e, di conseguenza, valutativi previsti ex lege (L. 18 luglio 2003, n. 180, nonché il R.d.l. n. 1578/1933 e il R.d. n. 37/1934), e che alle commissioni adite a tale compito è fatto obbligo applicare e rispettare. La Categoria è esposta ictu oculi a gravi criticità: la tardiva correzione degli elaborati relativi alla predetta sessione, espone tutti i candidati a dover risostenere l’esame scritto per la sessione 2020/21, pur se nell’attesa della successiva fase orale; tale fatto finirebbe con l’ingenerare un iperbolico assembramento composto dal cumulo dei candidati delle sessioni 19/20 - 20/21, così integrando un vulnus al diritto alla salute. Altra criticità risiede nella correzione secondo l’abnorme modalità telematica, la quale, oltre alla violazione dei predetti principi e criteri, integrerebbe elementi dotati di considerevole lesività dell’impegno e dei sacrifici che ogni giorno la Categoria sostiene senza alcun lamento. Sebbene la stessa quotidianamente si fa portatrice di numerose difficoltà sottese al mondo dell’avvocatura, vive oggi un ulteriore aggravio dettato dalla totale incertezza del proprio futuro professionale nel silenzio delle Istituzioni. Vogliano queste ultime prendere atto che l’Avvocato, nobile professionista a garanzia dei diritti del soggetto e dell’inviolabile diritto alla difesa, e di cui si è fatta espressa previsione all’art. 111 Cost., non è alle dipendenze del Ministero della Giustizia, non è parte di alcun rapporto di lavoro subordinato, non riceve alcun salario; l’Avvocato è un libero professionista, e come tale deve essere riconosciuto; l’abilitazione all’esercizio della professione deve essere oggetto di un esame, non di un concorso pubblico come erroneamente lo si definisce e, nei fatti, ogni anno si sostiene. Per tali motivazioni, lo scrivente sottopone al vaglio della S.V. quanto esposto, al fine di intervenire nell’immediatezza CHIEDENDO ALLE ISTITUZIONI l’approvazione dell’emendamento n. 4.0.8 al DDL n. 1774, in quanto giusta misura alla tutela del diritto alla salute dei candidati oggetto dello stesso, esposti al concreto rischio epidemiologico da COVID-19 derivante dall’applicazione di differenti misure; in subordine, le ragioni in punto di fatto e di diritto sottese al parere contrario espresso dalla 2aCommissione permanente Giustizia in merito al suddetto; in estremo subordine, l’assoluta improponibilità della modalità telematica, in quanto assolutamente priva di idoneità, nonché di legittimità in relazione al fine da perseguirsi, bensì l’applicazione di pari diritti ed opportunità attraverso l’attuazione di una modalità di svolgimento extraordinem dell’anzidetto, ovvero un esame unico orale da remoto per le sessioni 2018/19 – 2019/20, nonché 2020/21. Dott. Felice Marco Liberti

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