Uso legittimo delle armi

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Uso legittimo delle armi

Uso delle armi in caso di legittima difesa. Quando la combinazione di alcuni elementi giurisprudenziali configurano un rischio oggettivo per l'incolumità propria e dei propri cari, dovrà essere consentito l'uso legittimo delle armi, non dovendo preventivamente commisurare la difesa all'offesa. L'istituto è contemplato all'art. 52 del codice penale italiano, che al primo comma recita: «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.» Quest'ultima dicitura è quella che spesso diventa oggetto di discordia e di salvezza per chi commette il reato. Spesso ci si dimentica che La difesa non è mai proporzionata all'offesa in quanto: - l'offesa è sempre premeditato e a scapito della difesa c'è sempre l'effetto sorpresa. - l'offesa è sempre organizzata mentre la difesa è sempre improvvisata e proporzionata a tante variabili tra le quali luogo, circostanza, tempi, stato fisico, emotività, preparazione, ecc. . - l'offesa è puntuale e precisa mentre la difesa improvvisa, realizzata nell'immediatezza e approntata, approssimata. - l'offesa è preventivamente organizzata per mezzi e risorse mentre la difesa si realizza in funzione della  possibilità economica preventivamente stanziata, della condizione culturale individuale, della propria prestanza psico fisica, ecc. L'offesa non è mai preventivamente commisurabile in quanto la vittima non può sapere con certezza: - in quanti stanno commettendo l'offesa? - se e come faranno uso di armi? Se si, che tipo? - se il soggetto è determinato a compiere l'atto anche arrivando ad estrema ratio, se e se.. E se! La Violazione di domicilio è il reato previsto dall'art. 614 del codice penale per chiunque “si introduce o si trattiene nell'abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con l'inganno”. Inoltre l'art. 628 Codice penale è destinato a chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. La sicurezza della propria vita e l'esclusiva arbitrarietà della difesa di essa, nonché del proprio domicilio privato e relative pertinenze, non ha di che essere discussa oltremodo. Lo Stato concorre nella sicurezza del cittadino fino a quando ne ha la forza, capacità, organizzazione, mezzi, risorse, capillarità. Non si può pretendere che, esempio tipico, due carabinieri in un turno di servizio, con una grande competenza territoriale, possano soddisfare le necessità di più interventi o anche uno, con tempi certi e celeri ma soprattutto con garantito risultato. Pertanto si ritiene opportuno, in relazione alla statista sempre crescente di reati tipici commessi e con efferatezza, di adeguare le risorse normative disponibili al fine di garantire la sicurezza personale, del proprio domicilio e relative pertinenze consentendo l'uso legittimo delle armi nei confronti di chiunque acceda in essa e senza un preventivo, concordato e giustificato motivo. Anche solo La consapevolezza dell'uso legittimo è deterrenza. La deterrenza è spesso Salvezza.

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Uso legittimo delle armi 30/11/2018 | firmiamo.it

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