
Richiamo Carabinieri Ausiliari inCongedo
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Michele Fuoco
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petizione
Richiamo in servizio Carabinieri Ausiliari in Congedo
Signor Presidente, onorevoli Colleghi!
La sicurezza pubblica si basa essenzialmente sul controllo sistematico del territorio, che in nessuna sua parte deve essere ceduto alla criminalità.
L’Italia è l’unico paese in Europa a possedere una forza di polizia capillarmente distribuita su tutto il territorio nazionale. L’Arma dei carabinieri ha una organizzazione territoriale con circa 4.700 comandi di stazione, presenti in quasi tutti i Comuni, che però per circa la metà, a causa di carenza di personale, funzionano con orario ridotto.
Per cui, pur sostenendosi spese considerevoli per il pagamento del canone di affitto, della luce, del gas, del riscaldamento e della manutenzione degli immobili, questi preziosi presidi territoriali, che hanno fatto la storia d’Italia, non espletano il loro insostituibile compito di vigilare sistematicamente il territorio. Si è preferito di recente ricorrere a soluzioni suppletive, come l’affidamento a cittadini di compiti di sicurezza pubblica, che invece debbono rimanere di esclusiva pertinenza delle forze di polizia dello Stato. In questo senso sarebbe doveroso utile modificare (Codice dell’Ordinamento Militare ) per la riammissione in servizio dell'Arma dei Carabinieri che, a differenza degli altri corpi dello Stato, presenta un'anomalia della nostra legislazione, per la quale l'Arma non accetta domande di riammissione in servizio da parte di personale cessato dal servizio della ferma volontaria ausiliario a seguito della disposizione della attuale normativa vigente ai sensi dell'articolo 961 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010n.66,(Codice Ordinamento Militare )conclusi il servizio nella Forza Armata stessa , i reclutamenti ruoli iniziali impediscono loro immissione spogliati qualsiasi sviluppo carriera secondo le modalità dell’art.2199 del citato DLgs Con la conseguente sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio il quadro normativo che ha disciplinato strumento militare in senso interamente professionale, che i posti annualmente messi a Concorso per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare (FdP) siano riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VPF1).
negli ultimi anni il personale in questione si è fatto ricorso al loro reclutamento di tempo determinato per cui, gradualmente, sono stati arruolati e posti in congedo un numero rilevante giovani Carabinieri Ausiliari, che, pur avendo acquisito notevoli esperienze e capacità professionali, per aver operato in diversi situazioni di impiego, anche all’estero, si trovano oggi in una forma di sottoccupazione se non di disoccupazione.Per restituire alle stazioni Carabinieri il funzionamento a orario pieno, occorre richiamare in servizio personale, che ha operato nelle forze armate e di polizia,con successive modifiche attuale normative vigenti ,per un periodo minimo di quattro anni, senza demerito. Al fine di coordinare le attività di reclutamento appare altresì opportuno istituire il “Comando Interforze delle Forze di Riserva”.
Articolo 1
1. Per restituire piena funzionalità operativa alle stazioni carabinieri, si procede al richiamo straordinario di personale che ha prestato servizio, senza demerito, nelle forze armate e di polizia, con qualsiasi grado.
2. Il richiamo ha una durata di anni quattro.
3. Il personale richiamato, se ha svolto il suo servizio con capacità e professionalità, riconosciute con la massima classifica nelle valutazioni caratteristiche, è trattenuto in servizio transitando nel ruolo degli effettivi.
4. Il richiamo può avvenire solo su accettazione degli interessati.
5. Il personale richiamato non deve aver superato i limiti di età fissati per gli ufficiali dalla legge 10 aprile 1954, n. 113 e, per i militari degli altri gradi, dalle norme previste per la rispettiva forza armata o di polizia, al momento del richiamo.
6. Il personale richiamato può chiedere di mantenere il grado rivestito nella posizione in congedo. In questo caso, sarà ammesso ad un corso-concorso della durata di almeno sei mesi, al termine del quale sarà immesso nel proprio ruolo, sempre che sussistano vacanze organiche.
Articolo 2
Al fine di coordinare le esigenze operative dell’Arma dei Carabinieri e delle altre forze armate e di polizia, da alimentare con personale in ausiliaria o in congedo limitato, è istituito un “Comando Interforze delle Forze di Riserva”,. I compiti e le funzioni di questo Comando sono fissati con specifico regolamento da attuare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
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