NO RIFORMA FORENSE

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NO RIFORMA FORENSE

Riforma Forense

I punti della riforma, analisi e criticità

Con l'emanazione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti attuativi della

L. 31 dicembre n.247/ 2012 , si sta concludendo l'iter per la riforma forense.

Tale riforma prevederà, per i praticanti:

• Modalità di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense più

complesse, con la riduzione da sette ore a sei ore per la redazione dei pareri e

dell'atto scritto e il divieto, posto ai candidati, di portare con sè i codici commentati, in modo da porre ulteriori difficoltà nella ricerca e formulazione

dello scritto medesimo;

• La previsione di una obbligatoria iscrizione e frequenza a corsi di formazione,

a pagamento, tenuti dai rispettivi Consigli dell'ordine, dal Consiglio Nazionale Forense, dalla Scuola Superiore dell' Avvocatura e dalle associazioni forensi

nonchè da altri soggetti previsti dalla legge, secondo il modello fornito dal

Consiglio nazionale Forense, nel relativo parere conforme, per una durata minima di 160 ore distribuite in maniera omogenea nell'arco dei 18 mesi di

tirocinio;

• Un numero limitato di iscrizioni a tali corsi di formazione, da valutare con test

d'ingresso, ed un eventuale sbarramento iniziale tramite votazione riportata al

termine del corso di studi;

• Verifiche intermedie del profitto con relativo superamento o meno in

riferimento alla valutazione;

• Soppressione della figura del praticante avvocato abilitato;

• Verifica finale del corso di formazione consistente nella simulazione

dell'esame di Stato di cui all'art 46 della legge professionale;

• Rilascio della certificazione al completamento del corso e possibilità di

accesso, condizionata al positivo superamento dei predetti singoli vagli,

all'esame di Stato per l'esercizio della professione forense.

Tale normativa presenta evidenti criticità quali:

• L'introduzione di uno sbarramento post-lauream, con la previsione di una

cernita primaria in base alla votazione riportata (con un evidente difetto di oggettività, poichè non tiene conto della provenienza dei laureati anche da

università telematiche), ed un test d'ingresso ai corsi di formazione, a

differenza di altre facoltà che hanno istituito uno sbarramento preliminare in età compresa tra i 18 ed i 19 anni e non al termine di un percorso di studi;

• Una continuazione degli studi dopo l'università, con relativa iscrizione, con

l'unica finalità di lucrare ulteriormente sugli studenti e precludere l'accesso ai

meno abbienti. Ciò è ulteriormente confermato dalla durata esigua dei corsi in relazione all'ampiezza delle materie trattate (160 ore : 18 mesi = 9 ore circa di

lezione al mese). Invero questo dato fa comprendere come, ad oggi, non vi sia

stato alcun intervento normativo mirato a migliore la preparazione del

praticante;

• Un prolungamento degli studi post-lauream, con relative verifiche, tale da

ritardare ulteriormente e intenzionalmente l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro;

• Mancanza di chiarezza sui criteri di valutazione delle relative prove, che

porterebbero altresì a creare gravi pregiudizi ed evidenti discriminazioni verso

gli studenti, con rischio di influenzare le rispettive commissioni;

• L'imposizione di una verifica finale ai corsi di formazione che, a tutti gli

effetti, è una mera duplicazione dell'Esame di Stato. La positiva valutazione di tale verifica sarà altresì condizione indispensabile per il superamento del corso

di formazione e per l'accesso all'Esame di Stato per l'esercizio della professione

legale;

• La volontà, dei relativi Consigli dell'Ordine, di creare ostacoli e sbarramenti

alla professione per le future generazioni, mirando a disincentivare l'ingresso

dei giovani per l'eccessiva onerosità economica e per la difficoltà degli studi;

• L'eliminazione della figura del praticante avvocato abilitato, ad opera della L.

n. 247/2012, che fino ad ora era prevista al termine del primo anno di tirocinio (di due anni), permettendo al praticante, che avesse prestato giuramento, di

poter patrocinare limitatamente dinanzi al Giudice di Pace ed al Tribunale in composizione monocratica, sostituendo tale figura con quella del praticante che

è abilitato dopo sei mesi solo a sostituire il dominus nelle sue cause, non

potendo minimamente seguire i propri assistiti e senza prevedere nemmeno un compenso per tale attività di sostituzione in udienza;

• La previsione di un Esame di Stato per diventare Avvocato con i connotati e le

difficoltà di un concorso pubblico in Magistratura o Notariato, ma che con

queste nulla ha a che vedere in quanto il praticante avvocato non può considerarsi un dipendente pubblico e non avrà diritto alle stesse retribuzioni

previste per Notai e Magistrati ed anzi sarà destinato ad un futuro di precarietà.

Trattasi infatti semplicemente di una abilitazione per l'accesso alla professione!

• Nelle università vi è l'utilizzo dei codici commentati, così come presso gli

studi legali dove si fa pratica, ciò accade sin dagli anni '80 in quanto si riteneva

che questo metodo permettesse di avere una maggiore conoscenza della materia, con uno studio approfondito degli orientamenti e dei ragionamenti

delle sentenze. Con la previsione di un esame di Stato privo di codici commentati si avrà una discontinuità nel metodo di studio al solo scopo di

porre ulteriori ostacoli ai candidati;

• Le differenze che intercorrono tra la facoltà di Giurisprudenza e le altre facoltà,

che non prevedono simili calvari per gli studenti che escono dalle Università

(basti pensare alla recente riforma riguardante la professione medica);

• Nessuna Università e nessun Consiglio dell'Ordine ad oggi hanno rispettato

quanto disposto in precedenza, ovvero il garantire la possibilità per gli studenti di poter iniziare il periodo di praticantato 6 mesi prima della laurea, e ciò con il

chiaro intento di far subentrare in ritardo i neolaureati nel mercato del lavoro.

Si riconosce quindi, nel legislatore, l'intento di precludere e restringere ulteriormente

l'acceso alla carriera forense delle nuove generazioni.

Coordinamento NO Riforma Forense

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