No ad una riforma solo apparente della normativa antiusura. Tutela effettiva per le vittime!

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No ad una riforma solo apparente della normativa antiusura. Tutela effettiva per le vittime!

La situazione in cui, in Italia, si trovano migliaia di vittime di usura ed estorsione che, anche a causa della nota, eccessiva durata dei procedimenti giudiziari, dopo avere colto l'invito e il dovere di denunciare, si trovano e si sono, finora, trovate nella disperazione, necessita di interventi urgenti ed efficaci che, a nostro giudizio, non sono assicurati n?alla vigente normativa n?a quella all'esame della II Commissione (Giustizia) della Camera dei Deputati. Vi ?l rischio, infatti, che alcune lacune normative o l'utilizzo di alcuni aggettivi vanifichino la ratio di tutela dell'imprenditore-vittima o, addirittura, peggiorino la protezione prevista dalla legge vigente con la conseguente, immaginabile ulteriore diminuzione di ogni incentivo a denunciare il malaffare. Le vittime, pertanto, che non possono tollerare che la lunghezza dei processi e un testo di legge poco chiaro possa determinare il rischio che chi denuncia continui ad essere esposto al pericolo che la sua impresa sia distrutta o che sia sbattuto fuori dalla casa venduta -magari, su istanza degli imputati- od, ancora, che, in attesa dei benefici economici previsti dallo Stato, sia costretto a rivolgersi agli strozzini per far fronte ad eventuali difficolt?conomiche chiedono alcuni emendamenti al disegno di legge di modifica della normativa antiusura gi?pprovato dal Senato e all'esame della Commissione Giustizia (approvato dal Senato il 1° Aprile 2009 col n. 307). Con la presente petizione, in particolare, per i motivi gi?ettagliatamente esposti dall'avv. Roberto Di Napoli nella petizione inviata alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati che, con la sottoscrizione della presente si intende sostenere, si chiede: - eliminazione dell?aggettivo ?individuale? laddove si consentirebbe all??imprenditore individuale? fallito di ottenere il mutuo nel caso in cui questi sia vittima di usura: si chiede, dunque, che sia prevista espressamente analoga possibilit?ll'imprenditore che eserciti l'impresa in forma di societ? - Al fine di evitare che l?imprenditore- fallito- vittima che abbia esercitato l?attivit?i impresa in forma di societ?i persone, o, ad esempio, a responsabilit?imitata con unico socio, sia escluso dai benefici che, da un?interpretazione letterale del testo del d.d.l., potrebbero sembrare riservati al solo ?imprenditore individuale? dichiarato fallito si suggerisce, dopo le parole ??onsentita anche all? imprenditore?, l?eliminazione dell?aggettivo ?individuale?. *********** AL FINE DI ASSICURARE GLI STESSI DIRITTI, PREVISTI ALL?ART. 1 LETT. A) DEL D.D.L., AL FALLITO- VITTIMA DI ESTORSIONE: Si ritiene che sarebbe opportuno sancire il diritto all?elargizione a favore del fallito-vittima di estorsione (allo stesso modo di quanto previsto dal d.d.l. a favore del fallito- vittima di usura) mediante l?inserimento della suddetta previsione o nel testo del medesimo comma 2 bis dell?art. 1 del d.d.l. 307 oppure, in modo ancora pi?rtinente, con apposita norma da inserire dopo la lettera a) n. 1 dell?art. 2. ********** NECESSITA? DI TUTELA DEL FALLITO-VITTIMA, GARANTENDO LA POSSIBILIT DI RECLAMO AL TRIBUNALE FALLIMENTARE AVVERSO IL ?PARERE? CONTRARIO DEL GIUDICE DELEGATO: All?articolo 1 lett. a) comma 2 bis si ritiene opportuna la sostituzione delle parole ?previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento? con le parole ?previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento?. All?articolo 1 lett. a) comma 2 bis, alla fine, si ritiene opportuna l?introduzione delle seguenti parole: ?contro il provvedimento contrario del giudice delegato ?mmesso reclamo al tribunale fallimentare di cui non pu?r parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato?. ********** RISPETTO DEL PRINCIPIO DI CUI AGLI ARTT. 27, SECONDO COMMA, - 3 COST. AL FINE DI EVITARE CHE LA POSSIBILIT DI OTTENERE IL MUTUO (E L?ELARGIZIONE) DA PARTE DEL FALLITO-VITTIMA SIA SUBORDINATA A PROCEDIMENTI PENALI INFONDATI O DETERMINATI DAGLI STESSI RESPONSABILI DI USURA ED ESTORSIONE All?articolo 1 lett. a) comma 2 bis, si ritiene opportuno richiedere, dopo le parole ?riportato condanne?, l?aggiunta della parola ?definitive? nonch?l?eliminazione delle seguenti parole: ?n?ia indagato o imputato per gli stessi reati?. Si chiede, dunque, che il testo dell?art. 1 lett. a) del d.d.l. abbia il seguente contenuto: ?1. All?articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l?erogazione dei mutui di cui al comma 2 e` consentita anche all?imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l?economia pubblica, l?industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale. Contro il provvedimento contrario del giudice delegato ?mmesso reclamo al tribunale fallimentare di cui non pu?r parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato?. ************* IN MERITO ALL?ART. 2 DEL D.D.L.: INCONGRUENZA DELLA NON PROROGABILIT PI?DI UNA VOLTA DEL TERMINE DI CUI ALL?ART. 20 L. 44/99 RISPETTO ALLA RATIO DELLA NORMA E ALLA DURATA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO NON RICONDUCIBILE A COLPA DELLA VITTIMA Si chiede che: all?art. 2 del d.d.l. lett. d), le parole ?Il suddetto termine e` prorogato una sola volta per ulteriori dodici mesi se esso viene a spirare prima della conclusione del procedimento amministrativo di accesso al Fondo di cui al comma 1 dell?articolo 18-bis, ovvero per la durata del suddetto procedimento, se questa e` inferiore ai dodici mesi? siano sostituite dalle seguenti: ?Il suddetto termine ?rorogabile fino all?esito del procedimento amministrativo finalizzato alla concessione dei benefici economici richiesti dalla vittima?. Si chiede, dunque, che il testo dell?art. 2 lett. d) n. 1 del d.d.l. sia cos?ostituito: ?d) all?articolo 20: 1) il comma 1 e` sostituito dal seguente: «1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l?elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dall?evento lesivo, come definito dall?articolo 3, comma 1, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari, nonch?i ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di dodici mesi. Il suddetto termine e` prorogabile fino all?esito del procedimento amministrativo finalizzato alla concessione dei benefici economici richiesti dalla vittima »? eventualmente aggiungendo, al fine di tutelare i veri effettivi creditori nonch?a stessa vittima: ?A partire dalla terza proroga dei termini eventualmente accordata o decorsi tre anni dalla presentazione della richiesta di mutuo o elargizione da parte della vittima , il creditore o la vittima che si assumono danneggiati in conseguenza delle suddette proroghe o del ritardo nella definizione del procedimento possono proporre ricorso ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 89/2001. Nel caso di accoglimento del ricorso, il decreto ?omunicato, a cura della cancelleria, alle parti e alle altre Autorit?i cui all?art. 5 della legge 24 marzo 2001 n. 89 oltre che al Ministro dell?Interno?. *********** SOSTITUZIONE, NEL PREVISTO COMMA 7 E 7 BIS DELL?ART. 20 L. 44/99, DEL TERMINE ?PARERE? CON QUELLO DI ?PROVVEDIMENTO? AL FINE DI EVITARE EQUIVOCI DANNOSI PER LA VITTIMA Per evitare che, come gi?ccaduto in passato, possano sorgere equivoci nell?interpretazione della norma che potrebbero rivelarsi dannosi per la vittima, si chiede che: all?articolo 20, comma settimo nel testo proposto dal Senato (art. 2 lett. d) n. 3) le parole ??. hanno effetto a seguito del parere favorevole del procuratore della Repubblica competente ?.? siano sostituite con ??.. hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica ?.. ?. Analogamente, si auspica che, al comma 7 bis, le parole ??.. il Procuratore della Repubblica competente che trasmette il parere al giudice, o ai giudici, dell?esecuzione ??? siano sostituite con ? ??.. il Procuratore della Repubblica competente che trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell?esecuzione ???. Si chiede, dunque, che il testo dell?art. 2 lett. d) n. 3 del d.d.l. nonch?ell?art. 2 lett. d) n. 4 siano, cos?rispettivamente sostituiti: ?3) il comma 7 e` sostituito dal seguente: «7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l?evento lesivo di cui all?articolo 3, comma 1. In presenza di piu`procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, e` competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente» ?4) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: «7-bis. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l?elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il procuratore della Repubblica competente che trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell?esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto.?

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