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ASSOCIAZIONE NATURISTA PUGLIESE e diretta a Scopri di più
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Alla Cortese Attenzione delle Amministrazioni Comunali
la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ripetutamente stabilito che ‘il nudo integrale –considerando il sentimento medio della comunità ed i valori della coscienza sociale e le reazioni dell’uomo medio normale– può essere espressione della libertà individuale o derivare da convinzioni salutiste o da un costume particolarmente disinibito. Esso, se praticato in una spiaggia appartata, frequentata da soli naturisti, è penalmente irrilevante’; e che ‘non può considerarsi indecente la nudità integrale,di un naturista in una spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata’: tale comportamento non costituisce quindi ‘atto contrario alla pubblica decenza’ ai sensi dell’articolo 726 del codice penale (così Cass. pen., III sez., n.8959, 3 luglio1997 e n.3557, 16 febbraio 2000).Vi è anche un importante vantaggio economico della questione: rendere competitiva l’offerta turistica dell’Italia anche per le strutture ricettive riservate ai naturisti. Sono numerosi i turisti provenienti da Paesi dell’Europa centrale e settentrionale, soprattutto tedeschi e scandinavi, che preferiscono passare le vacanze in Paesi in cui non siano perseguiti dalla polizia per la pratica del naturismo. Va inoltre considerato che questa pratica è radicata anche in Paesi dell’Europa centrorientale i cui cittadini da poco hanno iniziato a permettere vacanze all’estero e che costituiscono un segmento promettente della domanda turistica internazionale.
Disegno di legge
Articolo 1
La presente legge disciplina la pratica del naturismo e la realizzazione di aree ad essa destinate.
Si definisce naturismo l’insieme delle pratiche di vita all’aria aperta che, nel rispetto degli altri, della natura e dell’ambiente circostante, utilizzano il nudismo come forma di ricreazione e di sviluppo della salute fisica e mentale attraverso il contatto diretto con la natura.
Articolo 3
Le Regioni e le Province definiscono i criteri secondo cui i Comuni possono individuare, attraverso gli ordinari strumenti urbanistici, le aree pubbliche o private da destinare alla pratica del naturismo, anche su richiesta di organizzazioni, associazioni, società o altri soggetti privati interessati a progettare e gestire le relative strutture.
Nel caso in cui il Comune non abbia provveduto ad individuare aree da destinare ad hoc, i proprietari o i gestori di aree destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive possono chiedere all’amministrazione comunale competente l’autorizzazione ad adibire tali aree alla pratica del naturismo.
L’amministrazione deve inviare risposta scritta e motivata entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. La mancata risposta è da intendersi come silenzio-assenso.
Articolo 4
Ai fini della realizzazione di strutture destinate alla pratica del naturismo in aree demaniali, la gestione delle stesse può essere concessa a privati o ad associazioni o organizzazioni.
Tutte le aree destinate alla pratica del naturismo sono soggette alle norme di tutela e salvaguardia ambientale previste per le aree protette.
Articolo 5
Le Regioni e le Province definiscono i criteri in base ai quali i Comuni disciplinano l’obbligo dei proprietari o dei gestori di delimitare e segnalare le aree di cui agli artt. 3 e seguenti della presente legge destinate alla pratica del naturismo.
La delimitazione di tali aree deve essere segnalata ed assicurare un’adeguata identificazione che le distingua da spazi pubblici o privati frequentati da cittadini che non praticano il naturismo.
Articolo 6
Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alle aree destinate alla pratica del naturismo e ai loro proprietari o gestori si applicano le disposizioni che disciplinano il settore turistico.
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