L'INSEGNANTE SPORTIVO PER LA LEGGE ITALIANA E' UN FANTASMA. NELLA REALTA' E' UN EDUCATORE A CUI DEVONO ESSERE RICONOSCIUTI DEI DIRITTI

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L'INSEGNANTE SPORTIVO PER LA LEGGE ITALIANA E' UN FANTASMA. NELLA REALTA' E' UN EDUCATORE A CUI DEVONO ESSERE RICONOSCIUTI DEI DIRITTI

Apertura di un tavolo di confronto con il Ministro dello sport per un dibattito sulle esigenze legali, fiscali e previdenziali della categoria degli insegnanti sportivi nel più ampio discorso della riforma del sistema sportivo che da qui a qualche mese il governo stesso si propone effettuare.

Il Comitato promotore del gruppo Facebook “Alla ricerca del diritto perduto”

PREMESSO CHE

· L’insegnante sportivo è una figura tecnica/pragmatica che non deve essere e non può essere svilita. Da sempre è una figura con un ruolo di grande responsabilità non soltanto civile ma anche e soprattutto etica e morale; in una sola parola l’insegnante sportivo è un “educatore”.

· L’attività di insegnante sportivo è di natura essenzialmente pedagogica. Richiede ormai non solo competenze tecniche ma anche soprattutto un bagaglio didattico,metodologico e culturale.

CONSIDERATO CHE

- Il Comitato promotore ritiene fondamentale l’ascolto e il confronto con il “legislatore” per superare la carenza strutturale di un organismo di rappresentanza dell’intera categoria

CHIEDE

l'apertura di un tavolo di confronto con il Ministro dello sport per un confronto sulle esigenze della categoria nel più ampio discorso della riforma del sistema sportivo che da qui a qualche mese il governo stesso si propone effettuare.

GLI ARGOMENTI DI DISCUSSIONE

1. Riconoscimento giuridico della categoria dell'insegnante sportivo per renderebbe manifesta l’importanza sociale della categoria. Il riconoscimento giuridico e la creazione di un albo giuridico qualificherebbe l'insegnante sportivo a tutti gli effetti un professionista, riconosciuto tale, dalla legge e per la legge e non da un mero regolamento sportivo la cui efficacia e valenza è limitata al raggio d’azione dell’ente di promozione e federazione sportiva con le ovvie e consuete ripercussioni sui rispettivi diritti umani dell'insegnante che solo una legge dello stato può attribuire, riconoscere e tutelare.

2. Conclusione di un accordo tra le parti interessate, ASD/SSD e insegnanti sportivi, per arrivare a stabilire un costo orario minimo, rispettivamente per ogni settore sportivo, da intendere “costo lordo azienda”, ovvero come l’importo che al massimo le associazioni e società sportive sono disposte a pagare per ogni ora di lavoro e la remunerazione minima che l’insegnante stesso ritenga congrua per ogni ora di lavoro prestata indipendentemente dalla forma contrattuale (co.co.co-autonomo-dipendente). Stabilire che per ogni forma contrattuale le parti dovranno obbligatoriamente regolare il loro rapporto con un contratto scritto nella forma della scrittura privata tra le parti.

3. “Riforma” dell’attuale sistema fiscale agevolativo in ambito sportivo dilettantistico a seconda se l’insegnante sportivo opera nello sport come primo o secondo lavoro. Per cui a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

3.1. Collaborazione “sportiva” agevolata riservata unicamente all’insegnante sportivo che opera nel mondo sportivo come secondo lavoro. Il contratto seguirà lo schema di una collaborazione di lavoro autonomo, applicabile a tutti quei rapporti inquadrati nell’ambito dell’art. 67 TUIR, con le seguenti agevolazioni

3.1.1. Esenzione fiscale da Irpef fino al limite dei 15.000,00 Euro. Al superamento della soglia applicazione di aliquota fiscale a titolo di imposta definitiva del 20%.
3.1.2. Contribuzione previdenziale, da versare alla gestione separata, con applicazione di una aliquota del 10%
3.1.3. Non cumulabilità con altri redditi
3.2. partita Iva “sportiva” agevolata riservata unicamente all’insegnante sportivo che opera nel mondo sportivo come primo lavoro. Il contratto seguirà lo schema del contratto di lavoro autonomo applicabile a tutti quei rapporti inquadrati nell’ambito dell’art. 53 TUIR., con le seguenti agevolazioni

3.2.1. Abbattimento forfait dell’imponibile fiscale del 70%
3.2.2. Applicazione dell’aliquota Irpef del 5%
3.2.3. Contribuzione previdenziale, da versare alla gestione separata, variabile (scelta dall’insegnante) con aliquote dal 10% al 15%.
4. “Dipendente sportivo” Il contratto seguirà lo schema del classico contratto di lavoro dipendente. Potrà optare per questa forma contrattuale sia l’insegnante che svolge l’attività come primo lavoro sia l’insegnante che lo svolge come secondo lavoro. Sarà una esclusiva scelta dell’insegnante ponderata sulla base di personali considerazioni. (Es. in base all’importanza che riveste il requisito della previdenza nella scala dei valori personali dell’insegnante). La particolarità è che questa scelta non produrrà effetti indiretti sui costi della ASD/SSD come generalmente invece accade per effetto dei contributi Inps o altri importi caratteristici del lavoro dipendente a carico del datore. Perché ciò non accadrà? Gli importi a carico del datore sono già stati interiorizzati nel costo minino in fase di accordo.

Ognuno di noi è fondamentale per la buona riuscita.



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