
Estensione della Legge Iori agli Educatori Socio-Sanitari
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Giuseppe Floridia
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petizione
Con la LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205, ed in particolare nel comma 598 viene stabilito che “acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.”
Ottenere questo risultato è stato un grande traguardo seppur ottenuto in extremis e grazie alle sollecitazioni di migliaia di Educatori che hanno ottenuto il ritiro di tutti gli emendamenti che avrebbero bloccato la possibilità di approvazione della cosiddetta Legge Iori il cui contenuto è stato inserito nella su citata legge.
Purtroppo però la Legge Iori si è fin troppo concentrata sulla figura professionale dell’Educatore Pedagogico trascurando la figura dell’Educatore Socio Sanitario, almeno per quanto riguarda, appunto, la “sanatoria” citata nel comma 598.
Per tanto si viene a creare una discrasia sul fatto che molte persone che lavorano in qualità di Educatore da decenni in strutture sanitarie quali, ad esempio, Comunità Terapeutiche, sono ora comunque abilitati alla professione di Educatore Socio Pedagogico ma non di Educatore Socio Sanitario.
Per essere più chiari succede che, pur avendo lavorato per anni in una struttura di carattere sanitario, un educatore può mantenere il posto di lavoro, ma non può trasferirsi in altra struttura equivalente in quanto non in possesso del titolo specifico.
Vero che il Decreto Ministero Sanità 8 ottobre 1998, n. 520 stabilisce all’articolo 1, comma 4 che“L’educatore professionale svolge la sua attività professionale, nell’ambito delle proprie competenze, in strutture e servizi socio-sanitari e socio-educativi pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale” ma è altrettanto vero che la stessa legge stabilisce, sempre all’articolo 1, comma 1 che “l’educatore professionale è l’operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante” azzerando di fatto le competenze professionali di chi esercita la professione di Educatore sin da molto prima dell’entrata in vigore del seguente decreto e quindi non in possesso di titolo specifico.
Pertanto, considerato che il corso di laurea specifico è della durata di 3 anni, si propone di integrare il comma 598 della LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 con la seguente dicitura:
“acquisiscono la qualifica di Educatore Socio Sanitario coloro che prestano servizio in strutture abilitate da almeno 5 anni”
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