EDUCATORE UNICO L19 PER I NIDI: NO ALLO SPEZZATINO!

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EDUCATORE UNICO L19 PER I NIDI: NO ALLO SPEZZATINO!

Egregio Ministro,

l’APEI, Associazione dei Pedagogisti e degli Educatori Italiani che unisce i professionisti dell'educazione dei servizi pubblici e privati ed opera ai sensi della Legge 4/2013 in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi, nella persona del presidente nazionale Dott. Prisciandaro Alessandro, nato ad Aversa il 07/10/1954,

PREMESSO CHE

- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 all’Art. 4 comma 1, lettera e) stabilisce “la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia;

- considerato che il succitato decreto legislativo non poteva tenere conto della successiva Legge 205/2017 che riconosce i profili professionali di Pedagogista e di Educatore Professionale socio-pedagogico affermando che quest’ultimo opera “nell’ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale” ed opera “nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età” e che “la sua qualifica è attribuita con laurea L19 e ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65”, ed è perciò un educatore che espleta la sua attività rivolgendosi a tutte le età della vita, essendo quindi, a pieno titolo, anche un educatore dei servizi per l’infanzia;

- visto che il CUN, nell’Adunanza del 29/11/2017 - riferendosi all’art. 14, comma 3, del D. Lgs. 65/2017, ove si prevede l’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia consentito solo a coloro che sono in possesso di laurea triennale in Scienze dell’educazione nella classe L19 “ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia” - ha indicato <<l’ambiguità e l’incertezza interpretativa del termine “indirizzo”, che non ha alcuna definizione normativa>>;

- considerato, dunque, che a partire dall’anno scolastico 2019/2020 il D. Lgs. 65/2017 indica il possesso della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia, TUTT’ORA INESISTENTE, come requisito di base per la partecipazione ai concorsi, escludendo così, di fatto, centinaia di migliaia di educatori professionali socio-pedagogici, i quali si ritroverebbero improvvisamente e paradossalmente sprovvisti del requisito d’accesso pur essendo Educatori professionali con il titolo di studi L19 qualificati a svolgere attività educativa in tutti gli ambiti di competenza;

CHIEDE CON ESTREMA URGENZA

- che tutti i laureati in L19 Scienze dell’educazione e della formazione entro l’anno accademico 2019-2020 acquisiscano direttamente e definitivamente la qualifica di educatore nei servizi per l’infanzia, anche ai fini concorsuali, e che, quindi, così come indicato dal CUN, nel periodo di adeguamento dei piani di studio L19 all’indirizzo specifico, i posti banditi per educatore dei servizi per l’infanzia siano di diritto attribuiti ai laureati in L19 Scienze dell’educazione e della formazione, senza ULTERIORI specificazioni;

- che, successivamente, la qualifica di educatore nei servizi per l’infanzia, comunque, non possa essere, in nessun caso, discriminante ai fini concorsuali dei laureati L19, Scienze dell’educazione e della formazione, senza specificazioni, che pure non soddisfino come CFU conseguiti nel piano di studio i criteri della formazione specifica, così come, ad esempio, ipotizzato dal CUN;

- che la formazione universitaria specifica in educatore dei servizi per l’infanzia, venga, eventualmente ricompresa e prevista, nei suoi requisiti minimi, nel piano accademico di tutti i corsi di studio in L19 Scienze dell’educazione e della formazione, senza specificazioni: in modo tale che, come indica la legge 205/2017, l’educatore professionale socio-pedagogico possa occuparsi effettivamente dell’educazione di tutte le età della vita, a partire dalla prima infanzia.

SI CHIEDE INOLTRE

- che, siano previsti due percorsi, per l’educatore professionale socio-pedagogico (laurea triennale L-19, in Scienze dell’educazione e della formazione, senza specificazioni) e per il pedagogista (lauree LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche, LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education), come definiti dalla legge 205/2017, che, stante l’opportunità offerta ai laureati in Scienze della formazione primaria di qualificarsi con 60 CFU integrativi per lavorare nei servizi per l’infanzia del Sistema Integrato di educazione e formazione da zero a sei anni – permettano parimenti di acquisire, con il minor numero di crediti necessari – con integrazione di 120 CFU per l’educatore professionale socio-pedagogico e di 60 CFU per il pedagogista – il titolo abilitante per insegnare nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria di primo grado.

Dott. Alessandro Prisciandaro

(Presidente nazionale Apei)

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