DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI: EDUCATORE E PEDAGOGISTA.

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DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI: EDUCATORE E PEDAGOGISTA.

PROPOSTA DI LEGGE

(Iori Vanna)

Disciplina delle professioni di Educatore e di Pedagogista relativamente alla formazione, al titolo di studio e agli sbocchi occupazionali.

La presente proposta di legge nasce dalla necessità di disciplinare, in coerenza agli indirizzi europei ed internazionali, le professioni di Educatore e Pedagogista, al fine di garantire con omogeneità, su tutto il territorio nazionale, servizi ed interventi educativi di qualità ed adeguati ai fabbisogni della popolazione.

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente Legge disciplina le professioni di Educatore e Pedagogista, operanti nel campo dell’educazione non formale, anche in rapporto all’educazione formale, come definite dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, attraverso la regolamentazione e l’integrazione della formazione universitaria, delle competenze, del titolo, della qualificazione, dell’accesso al lavoro e della formazione continua, per valorizzare il patrimonio professionale e garantirne il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità.

2. La disciplina delle professioni di Educatore e Pedagogista prevista dalla presente Legge persegue la finalità di rispondere agli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio Europeo e dalla Commissione Europea a Lisbona nel 2000 in materia di sviluppo dell’educazione formale, non formale e informale lungo il corso della vita dei cittadini europei per la realizzazione dello spazio europeo della Società della conoscenza avanzata e competitiva, democratica e inclusiva e conformemente al quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione quale Conclusione del Consiglio in data 12 maggio 2009.

Art. 2

(Definizione)

1. L’Educatore e il Pedagogista sono professionisti che operano nel campo dell’educazione formale e dell’educazione non formale nel rispetto delle norme del loro ordinamento, dei rispettivi profili professionali nonché dello specifico codice deontologico, utilizzando metodologie proprie della professione, in regime di lavoro autonomo, subordinato e parasubordinato.

2. L’Educatore è un professionista di livello intermedio che svolge funzioni intellettuali, con propria autonomia scientifica e propria responsabilità deontologica, attraverso l’uso si strumenti conoscitivi specifici di ordine teorico e metodologico in funzione di intervento e di valutazione educativa, indirizzata alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della vita, nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione.

3. Il Pedagogista è un professionista di livello apicale che svolge funzioni intellettuali, con propria autonomia scientifica e propria responsabilità deontologica, attraverso l’uso di strumenti conoscitivi specifici di ordine teorico e metodologico in funzione di intervento e valutazione pedagogica, indirizzati alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della vita, nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione.

4. L’esercizio delle professioni di Educatore e di Pedagogista sono subordinate al conseguimento dello specifico titolo mediante formazione universitaria.

Art. 3

(Ambiti dell’attività professionale)

1. Il professionista Educatore o Pedagogista opera nell’ambito dei servizi scolastici ed extrascolastici, residenziali o aperti, e svolge la propria attività nei riguardi di persone di ogni età, nelle aggregazioni sociali, culturali, lavorative e familiari, nelle comunità locali a diverso sviluppo, nei gruppi marginalizzati e vulnerabili.

2. L’Educatore e il Pedagogista operano professionalmente nei seguenti ambiti:

a)scolastico;

b)sociale;

c)del welfare;

d)della genitorialità e della famiglia

e)ambientale;

f)culturale;

g)motorio;

h)della salute;

i)del lavoro;

j)giudiziario;

k)dello sviluppo delle comunità locali;

l)della cooperazione internazionale;

Art.4

(Servizi, organizzazioni ed istituti di esercizio dell’attività professionale)

1. L’Educatore e il Pedagogista, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, operano in regime di lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato all’interno dei seguenti servizi educativi pubblici e privati:

a)servizi educativi di accompagnamento alla crescita e all’autorealizzazione di individui e gruppi;

b)servizi educativi alla prima infanzia;

c)servizi educativi per la tutela, la prevenzione del disagio e la promozione del benessere per gli adolescenti;

d)servizi di Consulenza Tecnica d’Ufficio in particolare nell’ambito familiare;

e)servizi educativi scolastici ed extrascolastici per l’inclusione e la prevenzione del disagio in contesti socio-territoriali svantaggiati;

f)servizi per anziani e servizi geriatrici;

g)servizi educativi di promozione al benessere e alla salute;

h)servizi di educazione formale e non formale per gli adulti;

i)servizi educativi ludici, artistico/espressivi motori e del tempo libero dalla prima infanzia all’età adulta;

j)servizi educativi rivolti alla tutela, prevenzione del disagio e inclusione sociale con gruppi svantaggiati e minoranze;

k) servizi per la socializzazione di gruppi, comunità sociali, culturali e territoriali;

l)servizi di educazione ambientale e ai beni culturali per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio;

m) servizi educativi per le tecnologie informative, comunicative, multimediali;

n) servizi educativi nei contesti lavorativi e in particolare nella formazione, collocamento e inserimento lavorativo, consulenza, orientamento e bilancio di competenze;

o) servizi di rieducazione e di risocializzazione volte al recupero e al reinserimento dei soggetti detenuti nella vita sociale;

p) servizi educativi allo sviluppo umano locale nelle comunità territoriali e alla cooperazione internazionale;

q) servizi educativi per le pari opportunità;

r)servizi educativi per la genitorialità;

s) servizi per l’aggiornamento e la formazione iniziale di educatori e pedagogisti.

2. Fermo restando le attività di istruzione formale svolte nelle istituzioni scolastiche, l’Educatore e il Pedagogista, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, operano in regime di lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato all’interno delle seguenti organizzazioni e sistemi pubblici o privati, anche non accreditati:

a)Istituzioni e organizzazioni sociali dei sistemi del welfare;

b)Strutture sanitarie private e del Servizio Sanitario Nazionale;

c)Associazioni, centri e strutture del sistema dei beni ambientali e culturali;

d)Associazioni e centri di servizi motori, sportivi, ludici e del tempo libero;

e)Associazioni e agenzie del sistema produttivo e del mondo del lavoro;

f)Associazioni e strutture giudiziarie del sistema penitenziario;

g)Associazioni e agenzie di sviluppo locale del sistema della cooperazione internazionale;

h)Consultori e CAPS;

i)Enti pubblici;

j)Agenzie per il lavoro;

k)Centri territoriali per l’educazione permanente (CTP, CPIA)

l)Enti di Formazione e Consorzi di Formazione

m)Aziende

n)Società di Consulenza

o)Agenzie formative accreditate e non

p)Ordini e associazioni professionali

IL TESTO COMPLETO SUL SITO WWW.APEI.IT

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