Petizione creata da:
Stefano Porceddu
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La pena di morte non ?oltanto una realt?i uomini e di donne uccisi, ma ?nche la concreta attuazione di un principio etico giuridico, di quel principio, cio?in base al quale lo Stato pu?cidere legittimamente di togliere la vita a una persona. In Italia, fino al 1994, la pena capitale era prevista soltanto dal codice militare di guerra. Dopo diversi tentativi sono state cancellate del tutto dal nostro ordinamento giuridico le norme che consentivano di togliere la vita legalmente. Una scelta analoga ?tata fatta nel 1992 dalla Svizzera e nel 1993 dalla Grecia: manca ormai poco al traguardo di una "death penalty free Europe", un?Europa senza pena di morte. Da qualche anno, il problema giuridico ? politico della pena di morte si sta, in qualche modo, internazionalizzando: questa, infatti, non ?i?sta esclusivamente come oggetto di una scelta di politica criminale propria di ciascuno Stato, bens?innanzitutto, come una questione di diritti umani, trascendente l?ambito dei singoli Stati. Nel quadro del Consiglio di Europa, ?n vigore un Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell?uomo, che obbliga gli Stati firmatari a non prevedere la pena capitale in tempo di pace. Attualmente si discute la possibilit?i elaborare un ulteriore Protocollo addizionale, che preveda l?obbligo di abolizione totale, senza eccezioni. Nel quadro delle Nazioni Unite, gli sviluppi sono pi?nti e incerti, visto che gli oltre 180 stati membri dell?organizzazione non condividono, come accade per gli stati membri del Consiglio d?Europa, una comune civilt?iuridica e conservano, in maggioranza, la pena di morte nei loro ordinamenti. Tuttavia, anche in ambito "universale", l?obiettivo dell?abolizione della pena di morte ?ra perseguito in maniera pi?cisa. Anche al Patto internazionale sui diritti civili e politici ?tato affiancato un Protocollo che pone l?obbligo di non contemplare la pena di morte per il tempo di pace. Non ha, invece, avuto successo un recente tentativo di promuovere una moratoria triennale su tutte le esecuzioni capitali, compiuto dall?Italia in seno all?Assemblea Generale. Infine, anche nel quadro dei rapporti bilaterali di cooperazione fra Stati in materia penale ?enuta acquistando rilievo la questione della pena di morte. Sono, infatti, diversi gli Stati abolizionisti che condizionano l?estradizione di una persona che rischia di essere condannata a morte nello Stato richiedente al ricevimento di garanzie che questo non avvenga, o quantomeno che l?eventuale condanna non venga eseguita: in questo modo si proietta al di l?ei confini del singolo Stato abolizionista una scelta che acquista valore universale.
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