Petizione creata da:
Rocco Romino Binetti e diretta a Scopri di più
Firme 0
Obiettivo 100000
Ammortizzatori sociali |
Stanziamenti previsti pari a 1,8 miliardi di euro. La nuova ASPI (dal 2017) potrà essere anche incassata in un'unica soluzione ai fini di avviare un'attività autonoma; sostituirà l'indennità di mobilità e quella di disoccupazione, avrà una durata di 12 mesi (fino a 54 anni) e di 18 mesi (da 55 anni). Per i precari non tutelati c'è la mini ASPI. |
Apprendistato |
Prevista una nuova ipotesi di staff leasing per incentivare l'apprendistato: la somministrazione di lavoro a tempo in determinato è ammessa in tutti i settori produttivi in caso di utilizzo da parte del somministratore diuno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato. |
Articolo 18 | Maggior flessibilità in uscita; il reintegro è stato reintrodotto (non automatico, deciderà il giudice, anche nei casi di licenziamento economico). La procedura di conciliazione non può essere bloccata in caso di malattia del lavoratore ma solo per gravidanza o infortunio. |
Co.co.pro. |
Salario base calcolato sulla media dei contratti collettivi. Nel contratto si dovranno illustrare le clausole di recesso e il progetto andrà declinato nello specifico. |
Conciliazione obbligatoria | Il tentativo di conciliazione dovrà concludersi entro 20 giorni dalla convocazione delle parti. |
Dimissioni in bianco | Il periodo entro il quale le dimissioni devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero passa da 1 a 3 anni di vita del bambino. Nuove norme per contrastare il fenomeno. |
Indennizzo per licenziamento disciplinare illegittimo | Indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione (nel precedente testo la "finestra" era 15-27 mensilità). |
Partita IVA |
Considerate "vere" quelle che superano i 18mila euro l'anno. Presunzione del carattere coordinato continuativo nei casi in cui si verifichino almeno 2 delle seguenti condizioni: durata superiore a 8 mesi l'anno per due anni consecutivi; compenso oltre il 80% dei corrispettivi per due anni consecutivi; postazione di lavoro presso una delle sedi del committente. |
Pubblico impiego | Delega per sostituire l'attuale art. 2 (Rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni) |
Processo del lavoro |
Rito sprint: udienza entro 40 giorni; ordinanza immediatamente esecutiva; giudice unico in caso di opposizione; deposito della sentenza entro 10 giorni; reclamo in Corte di Appello entro 30 giorni; ricorso in Cassazione entro 60 giorni. |
Stagionali |
Diminuiscono gli intervalli obbligatori tra un contratto e l'altro: da 60 a 20 giorni per i contratti fino a 6 mesi e da 90 a 30 giorni per i contratti di durata maggiore di 6 mesi. |
Tempo determinato |
Durata massima di 36 mesi con aliquota aggiuntiva pari all'1,4% per finanziare ASPI. |
Ticket gratuito |
Ripristinato per disoccupati e familiari. |
Voucher |
I buoni lavoro per la retribuzione del lavoro accessorio occasionale saranno sostituiti da buoni orari, datati e numerati progressivamente. In via transitoria quelli del vecchio tipo richiesti entro il 17 luglio 2012 potranno comunque essere utilizzati sino al 31 maggio 2013. |
Articolo 18 sul licenziamento - Quando si è licenziati per motivi economici non è previsto il reintegro automatico. Si ottiene sempre il risarcimento con un minimo di 15 e un massimo di 27 mensilità, ma il reintegro sul posto di lavoro è deciso di volta in volta dal giudice.
Lavoro a tempo determinato - Questa forma può avere una durata massima di 36 mesi ed è più caro per il datore di lavoro visto che prevede un’aliquota aggiuntiva pari all'1,4 per cento per finanziare l’ASPI, i nuovi ammortizzatori sociali. Non è obbligatorio specificare la causale nel caso del primo contratto che può durare al massimo 12 mesi. Tra la fine di un contratto e l’inizio del successivi devono passare almeno 90 giorni (prima erano 20) se il contratto durava più di sei mesi, oppure 60 giorni (prima erano 10) se il contratto durava meno di sei mesi. Nel computo dei 36 mesi oltre i quali non è più possibile assumere con contratto a tempo determinato rientrano anche i periodi di attività prestata attraverso la somministrazione.
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