La presente proposta intende porre mano alla materia della circolazione dei veicoli, delle imbarcazioni e dei natanti della Protezione civile, dando attuazione alla facolt?indicata dall?articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), di dotare tali veicoli di una disciplina speciale per quanto concerne l?immatricolazione, la circolazione e la guida, come peraltro gi?ccade per svariate tipologie di enti e corpi dello Stato, quali ? a titolo esemplific...
La presente proposta intende porre mano alla materia della circolazione dei veicoli, delle imbarcazioni e dei natanti della Protezione civile, dando attuazione alla facolt?indicata dall?articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), di dotare tali veicoli di una disciplina speciale per quanto concerne l?immatricolazione, la circolazione e la guida, come peraltro gi?ccade per svariate tipologie di enti e corpi dello Stato, quali ? a titolo esemplificativo ? le Forze armate, la Polizia di Stato, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il Corpo forestale dello Stato, i Corpi forestali regionali, l?Associazione Italiana della Croce Rossa e la Protezione civile delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione autonoma Valle d?Aosta.
Pi? dettaglio, la proposta si fa carico di introdurre una compiuta disciplina della Motorizzazione, della patente di servizio, dell?immatricolazione dei veicoli di Protezione civile, del Registro dei veicoli di Protezione civile, delle verifiche periodiche di essi, dell?immatricolazione delle imbarcazioni e dei natanti e del loro Registro, nonch?elle targhe di servizio di immatricolazione, delle caratteristiche tecniche di detti veicoli, imbarcazioni e natanti, e infine delle scorte tecniche necessarie per l?esercizio dell?attivit?stituzionale di Protezione civile.
La proposta prende spunto dalla considerazione dell?assoluta mancanza, a livello nazionale (delle positive esperienze esistenti in certe realt?erritoriali tratteremo poco pi?anti) di un regime speciale unificato in materia, che valga ad accomunare ed integrare, anche dal punto di vista della caratterizzazione dei mezzi di trasporto, gli innumerevoli enti ed associazioni che, unitamente alle strutture pubbliche competenti, costituiscono il servizio nazionale di Protezione civile. A tacere dell?infinitamente maggiore riconoscibilit?he una tale iniziativa uniformatrice recherebbe di fronte alla cittadinanza e, in special modo, a coloro che occasionalmente dovessero abbisognare dell?attivit?stituzionale della Protezione civile: si fa qui riferimento, per esempio, all?immediata percezione che il passante ha davanti ad un mezzo munito di targa speciale di Protezione civile, rispetto invece ad un comune mezzo con targa civile.
Lo spunto ?enuto da una serie di iniziative intraprese dalle Province autonome di Trento e Bolzano, che hanno di recente provveduto a dettare una puntuale regolamentazione della materia in esame, prevedendo tutta una gamma di strumenti destinati appunto alle strutture, pubbliche ma anche private ? in primis le associazioni di volontariato ?, strumenti chiamati al predetto scopo di uniformare tutti i soggetti che in un modo o nell?altro svolgono servizi di Protezione civile nell?ambito provinciale, e che sostanzialmente consistono nei profili indicati pi?pra. Tali iniziative normative, che hanno assunto l?effettiva forma di regolamenti o decreti del Presidente della Giunta provinciale, regole dunque a tutti gli effetti in vigore, costituiscono, nell?intenzione delle autorit?mananti, attuazione dell?articolo 138, comma 11, del menzionato decreto legislativo 285/1992, che consente espressamente simili discipline speciali non solo a favore delle strutture di Protezione civile ricadenti nella potest?i quelle Province autonome, ma anche nei riguardi della ?Protezione civile nazionale? (dal testo della disposizione).
Volendo quindi portare ad esecuzione questa facolt?oncessa dalla legge, si rileva per?me la formulazione ?Protezione civile nazionale?, pi?pra citata, si riveli in verit?mbigua e non cristallina, non comprendendosi bene se faccia riferimento al solo Dipartimento della Protezione civile costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, oppure sia locuzione dal tenore generico, adatta dunque a ricomprendere altres?e strutture periferiche e territoriali (le Protezioni civili regionali e locali) e, da ultimo, le stesse associazioni di volontariato che, secondo l?articolo 1, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fanno parte a pieno titolo delle ?strutture organizzative che svolgono le funzioni di Protezione civile? in ambito nazionale. Quest?ultima interpretazione ?eraltro la pi?erente sia in chiave sistematica, in combinazione con il citato articolo 1, sia in chiave teleologica, giacch?on avrebbe senso escludere dalla facolt?a maggior parte degli enti che operano nel campo della pubblica assistenza.
Tuttavia l?ambiguit?rmeneutica rimane, e potrebbe generare contenziosi e rivalit?oltre che lasciare gli operatori che dovessero adeguarsi al regolamento che si propone nel costante timore di essere in posizione non del tutto regolare, si suggerisce di chiarire con un breve intervento legislativo la portata di quell?espressione cos?ontroversa, in modo da eliminare ogni dubbio e consentire il completo spiegamento degli effetti della normativa che ci si accinge a presentare.
Per quanto poi concerne la scelta di rimettere la gran parte di codesta disciplina ad un testo regolamentare, si sottolinea l?esigenza di delegificazione che sottende tale opzione, maggiormente rispondente, a confronto con la concorrente opzione legislativa, ad una logica di semplificazione e di flessibilit?lle esigenze della vita sociale. Fermo restando che alcune fondamentali disposizioni sono dovute per forza di cose rientrare nella proposta legislativa a causa dei vincoli di garanzia che impongono l?esame parlamentare di certi profili quali i diritti civili, le sanzioni e gli oneri finanziari a carico dello Stato.
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