L'obiezione di coscienza viene normata per la prima volta con legge 772/72, quale rimedio ai militari coscritti che "per ragioni di coscienza" si rifiutavano di effettuare il servizio militare e per questo venivano imprigionati. Con il venir meno della leva obbligatoria la legge cade in disuso in quanto, ovviamente, chi decide volontariamente di intraprendere la carriera militare non è ragionevole che si rifiuti di effettuarne i relativi servizi!
Nonstante l'evidenza di tale paradosso, qua...
L'obiezione di coscienza viene normata per la prima volta con legge 772/72, quale rimedio ai militari coscritti che "per ragioni di coscienza" si rifiutavano di effettuare il servizio militare e per questo venivano imprigionati. Con il venir meno della leva obbligatoria la legge cade in disuso in quanto, ovviamente, chi decide volontariamente di intraprendere la carriera militare non è ragionevole che si rifiuti di effettuarne i relativi servizi!
Nonstante l'evidenza di tale paradosso, qualche anno dopo, con la legge 194/78 si è voluto riconoscere il diritto all'obiezione di coscienza a chi esercita professioni mediche in relazione alle pratiche abortive.
Storicamente tale scelta ha dato luogo a distorsioni nell'erogazione dei relativi servizi sanitari, iniquità nella distribuzione dei carichi di lavoro all'interno delle strutture sanitarie pubbliche oltre che a noti e innumerevoli scandali relativi a medici obiettori nelle strutture pubbliche e abortisti in quelle private.
Tuttavia a nessuno è stato imposto di intraprendere la carriera in ostetricia, ginecologia ecc... Non v'è quindi ragione per cui chi effettua questa scelta e svolga la sua attività all'interno di un presidio sanitario pubblico, possa rifiutarsi di prestare un servizio per il quale viene pagato; servizio oltretutto che è garantito dalla legge ed è riconosciuto di grande rilevanza sociale.
Poichè non è obbligatorio intraprendere tali carriere professionali , chi non vuole praticare aborti per ragioni di coscienza dovrebbe quindi orientarsi verso altre specializzazioni mediche oppure, al limite, operare all'interno di strutture private.
A fortiori, deve essere impedito ai farmacisti di far riferimento, nella loro attività, a tale diritto dell'obiezione di coscienza, rivendicazione assolutamente priva di fondamento giuridico oltre che logico e scientifico.
Per le ragioni sopraesposte ed in considerazione del dibattito attuale in materia i firmatari chiedono che si provveda a modificare la Legge 194/78 provvedendo ad abrogare l'Art. 9 della stessa legge, al fine di far venire meno un sistema, quale quello sopra descritto, che non ha ragione d'essere e che genera disfunzioni ed inefficenze a danno per la cittadinanza.
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