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  • Autore: Margherita Guagliumi
  • Registrata il: 12/02/2009
  • 05:49:04
  • La petizione "NoAlDecretoIntercettazioni!!!"
  • è stata creata e scritta da
  • Margherita Guagliumi.

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IL DECRETO LEGGE SULLE INTERCETTAZIONI IL TESTO COMPLETO: 5 ARTICOLI, 9 COMM Art.1/1. L'articolo 240 del codice di procedura penale ?ostituito dal seguente: Art. 240 (Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali).1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti n?n alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato. 2. L'autorit?iudiziaria dispone l'immediata distruzione dei documenti, dei ...
IL DECRETO LEGGE SULLE INTERCETTAZIONI IL TESTO COMPLETO: 5 ARTICOLI, 9 COMM Art.1/1. L'articolo 240 del codice di procedura penale ?ostituito dal seguente: Art. 240 (Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali).1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti n?n alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato. 2. L'autorit?iudiziaria dispone l'immediata distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo si provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi ?ietato eseguire copia in qualunque forma. Il loro contenuto non costituisce in alcun modo notizia di reato, n?u?sere utilizzato a fini processuali o investigativi.3. Delle operazioni di distruzione ?edatto apposito verbale, nel quale si d?tto dell'avvenuta intercettazione o detenzione e dell'acquisizione, delle sue modalit? dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto delle stesse. Art. 2. 1. All'articolo 512 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 ?ggiunto il seguente: «2. ?sempre consentita la lettura dei verbali relativi all'acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all'articolo 240, comma 2.» Art. 3. 1. Chiunque illecitamente detiene gli atti o i documenti di cui all'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, ?unito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni. 2. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni se il fatto di cui al comma 1 ? commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio. Art. 4. 1 - A titolo di riparazione, ciascun interessato pu?iedere all'autore della divulgazione degli atti o dei documenti, di cui all'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, cos?ome modificato dall'articolo 1 del presente decreto, al direttore o vice-direttore responsabile e all'editore, in solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da cinquantamila a un milione di euro secondo l'entit?el bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l'entit?ella riparazione non pu?essere inferiore a ventimila euro.2. L'azione va proposta nel termine di un anno dalla data della divulgazione, salvo che il soggetto interessato non dimostri di averne avuto conoscenza successivamente. La causa ?ecisa nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di giudizio ordinario, ai fini della liquidazione del danno risarcibile si tiene conto della somma corrisposta ai sensi del presente articolo. 3. L'azione ?sercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la protezione dei dati personali o l'autorit?iudiziaria possano disporre ove accertino o inibiscano l'illecita diffusione di dati o di documenti, anche a seguito dell'esercizio di diritti da parte dell'interessato. Art. 5. 1 - Il presente decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sar?resentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar?nserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. ?fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo ed farlo osservare. RAGAZZI E' UNA COSA ALLUCINANTE E' ANTICOSTITUZIONALE SIETE PREGATI DI FIRMARE http://flussocanalizzatore.wordpress.com/2008/06/11/il-decreto-legge-in-materia-di-intercettazioni-e-incostituzionale-una-truffa-a-danno-della-giustizia/ http://www.repubblica.it/2009/01/sezioni/politica/giustizia-9/cascini-lettera/cascini-lettera.html FIRMATE DOBBIAMO FERMARE QUESTO SCEMPIO.
  [Mostra tutto il testo]
  • fermiamoli
    18 Ottobre alle 8:52 Maria Rosaria
  • non diamo ulteriori strumenti ai mafiosi...
    6 Ottobre alle 0:13 Gigi Cimino
  • Con questo sulle Intercettazioni si "uccide la Rete"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    5 Ottobre alle 18:56 Jacopo Zanini
  • Altri 10 commenti Contrai commenti

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