IL DECRETO LEGGE SULLE INTERCETTAZIONI
IL TESTO COMPLETO: 5 ARTICOLI, 9 COMM Art.1/1. L'articolo 240 del codice di procedura penale ?ostituito dal seguente: Art. 240 (Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni
illegali).1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere
acquisiti n?n alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del
reato o provengano comunque dall'imputato. 2. L'autorit?iudiziaria dispone l'immediata distruzione dei documenti, dei
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IL DECRETO LEGGE SULLE INTERCETTAZIONI
IL TESTO COMPLETO: 5 ARTICOLI, 9 COMM Art.1/1. L'articolo 240 del codice di procedura penale ?ostituito dal seguente: Art. 240 (Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni
illegali).1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere
acquisiti n?n alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del
reato o provengano comunque dall'imputato. 2. L'autorit?iudiziaria dispone l'immediata distruzione dei documenti, dei
supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e
comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente
formati o acquisiti. Allo stesso modo si provvede per i documenti formati
attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi ?ietato eseguire
copia in qualunque forma. Il loro contenuto non costituisce in alcun modo
notizia di reato, n?u?sere utilizzato a fini processuali o
investigativi.3. Delle operazioni di distruzione ?edatto apposito verbale, nel quale si
d?tto dell'avvenuta intercettazione o detenzione e dell'acquisizione,
delle sue modalit? dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al
contenuto delle stesse.
Art. 2. 1. All'articolo 512 del codice di procedura penale, dopo il comma 1
?ggiunto il seguente: «2. ?sempre consentita la lettura dei verbali
relativi all'acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di
cui all'articolo 240, comma 2.»
Art. 3. 1. Chiunque illecitamente detiene gli atti o i documenti di cui
all'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, ?unito con la
pena della reclusione da sei mesi a quattro anni. 2. Si applica la pena
della reclusione da uno a cinque anni se il fatto di cui al comma 1 ?
commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio.
Art. 4. 1 - A titolo di riparazione, ciascun interessato pu?iedere
all'autore della divulgazione degli atti o dei documenti, di cui
all'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, cos?ome
modificato dall'articolo 1 del presente decreto, al direttore o
vice-direttore responsabile e all'editore, in solido fra loro, una somma di
denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia
stampata, ovvero da cinquantamila a un milione di euro secondo l'entit?el
bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico,
televisivo o telematico. In ogni caso, l'entit?ella riparazione non pu?essere inferiore a ventimila euro.2. L'azione va proposta nel termine di un anno dalla data della
divulgazione, salvo che il soggetto interessato non dimostri di averne avuto
conoscenza successivamente. La causa ?ecisa nelle forme di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di giudizio
ordinario, ai fini della liquidazione del danno risarcibile si tiene conto
della somma corrisposta ai sensi del presente articolo. 3. L'azione ?sercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la
protezione dei dati personali o l'autorit?iudiziaria possano disporre ove
accertino o inibiscano l'illecita diffusione di dati o di documenti, anche a
seguito dell'esercizio di diritti da parte dell'interessato.
Art. 5. 1 - Il presente decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sar?resentato alle Camere per la conversione in legge. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar?nserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. ?fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo ed farlo osservare.
RAGAZZI E' UNA COSA ALLUCINANTE E' ANTICOSTITUZIONALE SIETE PREGATI DI FIRMARE
http://flussocanalizzatore.wordpress.com/2008/06/11/il-decreto-legge-in-materia-di-intercettazioni-e-incostituzionale-una-truffa-a-danno-della-giustizia/
http://www.repubblica.it/2009/01/sezioni/politica/giustizia-9/cascini-lettera/cascini-lettera.html
FIRMATE DOBBIAMO FERMARE QUESTO SCEMPIO.
[Mostra tutto il testo]
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