Statuto della petizione
Gli assistenti tecnici di scuola,
in considerazione del lavoro che svolgono all'interno delle istituzioni scolastiche, premesso che:
- il ruolo di Assistente Tecnico ha subito negli anni una sostanziale evoluzione in relazione al continuo rinnovamento tecnologico che è costantemente in atto, e per il quale i lavoratori sono costretti a sostenere autonomamente la formazione necessaria ad adeguare le proprie capacità di gestione, controllo e manutenzione,
- gli Assistenti Tecnici sono attualmente inquadrati in area B, condivisa con gli Assistenti Amministrativi, dai quali differiscono in maniera sostanziale per vocazione e per il tipo di servizio svolto,
- sono sottoposti al dirigente scolastico per quanto attiene lo svolgimento del loro lavoro, e al DSGA per il controllo dell'orario, al contrario di amministrativi ed ausiliari che dipendono in maniera esclusiva dal DSGA,
- sono assunti in aree omogenee in relazione al titolo di studio acquisito,
- vengono sistematicamente impiegati in servizi non afferenti al loro profilo, in qualità di amministrativi, in supplenza ai docenti, ad attività di manutenzione degli edifici e nello spostamento di arredi, in attività di docenza, in aree e in laboratori non appartenenti a quelle di origine, soprattutto durante il periodo estivo,
- sono soggetti al servizio anche in periodi di sospensione delle lezioni e durante il periodo estivo, pur essendo il loro lavoro strettamente ed indissolubilmente legato all'effettivo svolgimento delle lezioni, e nonostante ricorra per gli insegnati tecnico pratici l'istituto della disponibilità , e pur godendo entrambe le figure di pari giornate di ferie annue, come previsto all'art 13 delle norme comuni del ccnl di comparto,
- in detti periodi si manifesta l'inutilità di praticare manutenzione per 36 ore settimanali all'interno dei laboratori, inducendo i dirigenti ad impiegarli in altre mansioni ed attività che non gli sono proprie,
- in virtù della necessità di adeguarsi al progresso tecnologico acquisiscono un plusvalore di professionalità e conscenza non spendibile all'interno e all'esterno delle istituzioni,
- conducono spesso autonomamente le esperienze di laboratorio, talvolta in assenza del docente,
- sono sottoposti al completamento orario in ragione di almeno 24 ore settimanali di compresenza, e impiegati, ove non ricorra il caso, in mansioni o aree differenti,
- non sono soggetti a mobilità , salvo rare eccezioni, in virtù dell'appartenenza ad aree stabilite e assegnate in ragione del titolo di studio posseduto, nonchè in realzione all'assenza del profilo di Assistente Tecnico nelle istituzioni scolastiche di grado inferiore, nelle accademie e nei conservatori,
- non si configurano percorsi di progressione di carriera, nemmeno in relazione alla struttura gerarchica di riferimento,
sono soggetti al rispetto di norme contrattuali generiche e squalificanti, liberamente interpretabili dai dirigenti scolastici;
nell'osservanza dei principi e delle norme relative alla parità ed imparzialità di trattamento, alla prestazione del lavoro e al rispetto delle qualifiche e delle mansioni proprie dei lavoratori
Chiedono un profondo riesame del profilo di Assistente Tecnico, ed in particolare:
- separazione delle aree amministrativa e tecnica, con percorsi professionali differenti,
- dipendenza diretta dal Dirigente Scolastico in relazione a lavoro ed orario,
- prestazione dell'orario di servizio in coincidenza con l'attività didattica,
- disponibilità al servizio durante il periodo estivo e di sospensione delle lezioni, al quale è tenuto anche il personale docente cosi come previsto dall'art 13 (capo III, Norme comuni) del ccnl e non l'effettiva presenza in servizio che comporta necessariamente l'assunzione di compiti non contemplati nel profilo di appartenenza,
- estensione della figura di Insegnante tecnico pratico (ITP) in tutti gli istituti di istruzione secondaria in relazione alle materie insegnate,
- progressione professionale verso la docenza (Insegnante tecnico pratico), qualificando e riconoscendo la professionalità e la conoscenza acquisite,
- estensione della figura di Assistente Tecnico a tutte le scuole di ogni ordine e grado relativamente all'area AR02 e a quelle ritenute necessarie al corretto funzionamento delle istituzioni in relazione alla loro natura,
- revisione delle tabelle titoli-aree,
inacessibilità al profilo per chi non abbia conseguito il relativo diploma di istruzione secondaria, con conseguente preclusione all'accesso a chi è in possesso del solo titolo di qualifica professionale o corso specializzante, ad eccezione dei lavoratori attualmente inseriti nelle graduatorie di 1 e 2 fascia,
- istituzione di corsi di formazione per l'accesso al titolo di Insegnante Tecnico pratico, relativamente al personale impiegato come Assistente Tecnico in ruolo per almeno cinque anni,
- rivisitazione del profilo di assistente tecnico, con la precisa affermazione delle manioni e, in senso lato, del ruolo, che renda effettivamente irrealizzabile qualsiasi proposito di impiego in area amministrativa o in qualità di docente, e che escluda la possibilità di impiego in mansioni non appartenti espressamente al profilo.
Firma A.t.:
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